L'Autore commenta le recenti modifiche apportate dal decreto legge n. 35 del 2005 alla normativa fallimentare, evidenziando come il legislatore non abbia introdotto alcuna nuova figura di reato, né abbia minimamente inciso sulle vecchie ipotesi di bancarotta, ma si sia limitato ad innovare la disciplina delle procedure concorsuali. La radicale scomparsa di ogni proposito di riforma della strumentazione penale, sottolinea l'Autore, non trova la sua ragione in un giudizio di adeguatezza dell’attuale configurazione, bensì, molto più semplicemente, in una sorta di incidente di percorso che ha segnato l’elaborazione delle recenti modifiche. La riforma della parte penalistica della bancarotta si presenta infatti non meno urgente delle modifiche alla parte civilistica delle procedure concorsuali. Il necessario percorso riformatore, pertanto, non dovrebbe rimanere confinato al settore delle procedure concorsuali, ma inserirsi nel contesto delle regole dell'impresa e di conseguenza nel comparto societario; l'inusitata durezza delle pene fallimentari non solo è sproporzionata rispetto alla ingiustificabile mitezza di quelle societarie, ma tradisce un'errata messa a fuoco del problema della distruzione di valore, mossa da intenti egoistici, e dei mezzi per prevenirla.

Profili penalistici delle innovazioni in tema di soluzioni concordate delle crisi d’impresa (Relazione, rielaborata, presentata al Convegno “Crisi d’impresa e riforma delle procedure concorsuali”, svoltosi a Courmayeur il 23-24 settembre 2005)

ALESSANDRI, ALBERTO
2006

Abstract

L'Autore commenta le recenti modifiche apportate dal decreto legge n. 35 del 2005 alla normativa fallimentare, evidenziando come il legislatore non abbia introdotto alcuna nuova figura di reato, né abbia minimamente inciso sulle vecchie ipotesi di bancarotta, ma si sia limitato ad innovare la disciplina delle procedure concorsuali. La radicale scomparsa di ogni proposito di riforma della strumentazione penale, sottolinea l'Autore, non trova la sua ragione in un giudizio di adeguatezza dell’attuale configurazione, bensì, molto più semplicemente, in una sorta di incidente di percorso che ha segnato l’elaborazione delle recenti modifiche. La riforma della parte penalistica della bancarotta si presenta infatti non meno urgente delle modifiche alla parte civilistica delle procedure concorsuali. Il necessario percorso riformatore, pertanto, non dovrebbe rimanere confinato al settore delle procedure concorsuali, ma inserirsi nel contesto delle regole dell'impresa e di conseguenza nel comparto societario; l'inusitata durezza delle pene fallimentari non solo è sproporzionata rispetto alla ingiustificabile mitezza di quelle societarie, ma tradisce un'errata messa a fuoco del problema della distruzione di valore, mossa da intenti egoistici, e dei mezzi per prevenirla.
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