La Corte di Cassazione, chiamata a decidere dell'impugnazione - proposta dal datore di lavoro - della pronuncia con cui la Corte d'appello aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo a fronte del mancato assolvimento dell'obbligo datoriale di "repêchage", ha rigettato il ricorso statuendo che è errato in diritto il principio - sostenuto dal ricorrente - per cui l'obbligo di "repêchage" non si estende anche alle mansioni inferiori a quelle del lavoratore licenziato. Il Supremo Collegio ha così fatto proprio l'orientamento secondo cui spetta al datore, prima di intimare il licenziamento, l'obbligo di ricercare possibili soluzioni alternative anche sul terreno delle mansioni inferiori e di rappresentare al prestatore il possibile demansionamento, divenendo libero di recedere dal contratto solo ove la soluzione alternativa non sia stata accettata; pertanto, viola l'obbligo di "repêchage" il datore di lavoro che manca di attivarsi nella ricerca di mansioni anche inferiori cui adibire il lavoratore, con conseguente illegittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo.

Dal patto all’obbligo di demansionamento

Gramano, Elena
2017

Abstract

La Corte di Cassazione, chiamata a decidere dell'impugnazione - proposta dal datore di lavoro - della pronuncia con cui la Corte d'appello aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo a fronte del mancato assolvimento dell'obbligo datoriale di "repêchage", ha rigettato il ricorso statuendo che è errato in diritto il principio - sostenuto dal ricorrente - per cui l'obbligo di "repêchage" non si estende anche alle mansioni inferiori a quelle del lavoratore licenziato. Il Supremo Collegio ha così fatto proprio l'orientamento secondo cui spetta al datore, prima di intimare il licenziamento, l'obbligo di ricercare possibili soluzioni alternative anche sul terreno delle mansioni inferiori e di rappresentare al prestatore il possibile demansionamento, divenendo libero di recedere dal contratto solo ove la soluzione alternativa non sia stata accettata; pertanto, viola l'obbligo di "repêchage" il datore di lavoro che manca di attivarsi nella ricerca di mansioni anche inferiori cui adibire il lavoratore, con conseguente illegittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo.
2017
Gramano, Elena
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