Viene illustrato il contenuto della norma in commento, dedicata alla facoltà di Regioni e Province autonome di attribuire all'ufficio del Difensore civico regionale la funzione di garante per il diritto alla salute. Affrontando questo tema, ci si sofferma sulla figura del Difensore civico, sia regionale che comunale e provinciale, e sulla sua evoluzione nel tempo, istituendo anche un confronto con analoghe figure rintracciabili negli ordinamenti esteri. Un ulteriore paragrafo è dedicato alla istituzione del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.
Commento all'art. 2 legge 8 marzo 2017 n. 24 (Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente)
Ferrari, Giuseppe Franco
2017
Abstract
Viene illustrato il contenuto della norma in commento, dedicata alla facoltà di Regioni e Province autonome di attribuire all'ufficio del Difensore civico regionale la funzione di garante per il diritto alla salute. Affrontando questo tema, ci si sofferma sulla figura del Difensore civico, sia regionale che comunale e provinciale, e sulla sua evoluzione nel tempo, istituendo anche un confronto con analoghe figure rintracciabili negli ordinamenti esteri. Un ulteriore paragrafo è dedicato alla istituzione del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.File in questo prodotto:
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