A poco più di un mese dal deposito della sentenza Paternò, con cui le Sezioni Unite avevano offerto un’interpretazione restrittiva (e convenzionalmente conforme) del delitto di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, di cui all’art. 75 co. 2 d.lgs. 159/2011, escludendone dall’alveo applicativo la violazione dei genericissimi obblighi di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, la Seconda sezione della Cassazione si dichiara apertamente non soddisfatta di questa soluzione, e sollecita l’intervento della Corte costituzionale perché dichiari l’illegittimità della disposizione penale in questione nella parte in cui, appunto, sanziona penalmente la violazione dei due precetti in parola, considerati incompatibili con gli artt. 25 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU e all’art. 2 prot. 4 CEDU, “interpretati alla luce della ratio decidendi espressa dalla sentenza della Corte EDU, Grande camera, De Tommaso c. Italia del 23 febbraio 2017”.

Ancora sull’indeterminatezza delle prescrizioni inerenti alle misure di prevenzione: la seconda sezione della Cassazione chiama in causa la Corte costituzionale

Viganò, Francesco
2017

Abstract

A poco più di un mese dal deposito della sentenza Paternò, con cui le Sezioni Unite avevano offerto un’interpretazione restrittiva (e convenzionalmente conforme) del delitto di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, di cui all’art. 75 co. 2 d.lgs. 159/2011, escludendone dall’alveo applicativo la violazione dei genericissimi obblighi di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, la Seconda sezione della Cassazione si dichiara apertamente non soddisfatta di questa soluzione, e sollecita l’intervento della Corte costituzionale perché dichiari l’illegittimità della disposizione penale in questione nella parte in cui, appunto, sanziona penalmente la violazione dei due precetti in parola, considerati incompatibili con gli artt. 25 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU e all’art. 2 prot. 4 CEDU, “interpretati alla luce della ratio decidendi espressa dalla sentenza della Corte EDU, Grande camera, De Tommaso c. Italia del 23 febbraio 2017”.
2017
Viganò, Francesco
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11565/4000664
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