Con la sentenza annotata, la terza sezione penale della Cassazione, su ricorso per saltum della pubblica accusa, annulla con rinvio una sentenza del Tribunale di Asti che aveva tra l'altro disposto di non doversi procedere, ex art. 649 c.p.p., in relazione a un fatto di omesso versamento di IVA (art. 10-ter d.lgs. 74/2000) per il quale erano già state irrogate sanzioni amministrative dall'amministrazione tributaria. La S.C. ritiene che l'art. 649 c.p.p. invocato dal giudice di merito faccia inequivoco riferimento, nel dettare la disciplina del divieto di un secondo giudizio, alla presenza di una "sentenza o di un decreto penale" divenuti irrevocabili: espressioni che non possono essere dilatate, in via di interpretazione conforme, sino a comprendere provvedimenti sanzionatori adottati dall'autorità amministrativa, ancorché qualificabili come "sostanzialmente punitivi" in base all'apprezzamento autonomo della Corte EDU. Risultando per questa ragione impraticabile la strada di un'interpretazione conforme, il giudice di merito avrebbe dovuto secondo la S.C. - in base all'insegnamento delle sentenze gemelle - sollevare questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 649 c.p.p. ai sensi dell'art. 117 co. 1 Cost., assumendo quale parametro interposto l'art. 4 Prot. 7 CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo.
Omesso versamento di IVA e diretta applicazione delle norme europee in materia di ne bis in idem?
VIGANO', FRANCESCO
2016
Abstract
Con la sentenza annotata, la terza sezione penale della Cassazione, su ricorso per saltum della pubblica accusa, annulla con rinvio una sentenza del Tribunale di Asti che aveva tra l'altro disposto di non doversi procedere, ex art. 649 c.p.p., in relazione a un fatto di omesso versamento di IVA (art. 10-ter d.lgs. 74/2000) per il quale erano già state irrogate sanzioni amministrative dall'amministrazione tributaria. La S.C. ritiene che l'art. 649 c.p.p. invocato dal giudice di merito faccia inequivoco riferimento, nel dettare la disciplina del divieto di un secondo giudizio, alla presenza di una "sentenza o di un decreto penale" divenuti irrevocabili: espressioni che non possono essere dilatate, in via di interpretazione conforme, sino a comprendere provvedimenti sanzionatori adottati dall'autorità amministrativa, ancorché qualificabili come "sostanzialmente punitivi" in base all'apprezzamento autonomo della Corte EDU. Risultando per questa ragione impraticabile la strada di un'interpretazione conforme, il giudice di merito avrebbe dovuto secondo la S.C. - in base all'insegnamento delle sentenze gemelle - sollevare questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 649 c.p.p. ai sensi dell'art. 117 co. 1 Cost., assumendo quale parametro interposto l'art. 4 Prot. 7 CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo.File | Dimensione | Formato | |
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