Nelle azioni di responsabilità esperite in sede fallimentare nei confronti degli amministratori e dei sindaci che, in violazione delle prescrizioni del codice civile, hanno consentito la prosecuzione dell’attività nonostante la perdita del capitale, il criterio dei netti patrimoniali trova attualmente diffusa accettazione quale modalità di stima del danno arrecato. Tuttavia tale criterio risulta non condivisibile sotto il profilo economico-aziendale, in quanto la differenza tra i patrimoni netti contabili non esprime il reale pregiudizio che la società e i suoi creditori hanno subito in ragione della condotta illecita degli organi sociali. Si propone quindi di quantificare diversamente il danno, quale differenza tra il valore dell’azienda, pari al più elevato tra il capitale economico e il capitale di liquidazione, al momento della cessazione dalla carica o della dichiarazione di fallimento e il valore, sempre identificabile nel più alto tra l’equity value e il capitale di liquidazione, alla data in cui si è verificato il comportamento contra legem degli amministratori e dei sindaci.

La stima del danno nelle azioni di responsabilità per illegittima prosecuzione dell’attività sociale in seguito alla perdita del capitale: una diversa proposta metodologica

RUTIGLIANO, MICHELE;
2013

Abstract

Nelle azioni di responsabilità esperite in sede fallimentare nei confronti degli amministratori e dei sindaci che, in violazione delle prescrizioni del codice civile, hanno consentito la prosecuzione dell’attività nonostante la perdita del capitale, il criterio dei netti patrimoniali trova attualmente diffusa accettazione quale modalità di stima del danno arrecato. Tuttavia tale criterio risulta non condivisibile sotto il profilo economico-aziendale, in quanto la differenza tra i patrimoni netti contabili non esprime il reale pregiudizio che la società e i suoi creditori hanno subito in ragione della condotta illecita degli organi sociali. Si propone quindi di quantificare diversamente il danno, quale differenza tra il valore dell’azienda, pari al più elevato tra il capitale economico e il capitale di liquidazione, al momento della cessazione dalla carica o della dichiarazione di fallimento e il valore, sempre identificabile nel più alto tra l’equity value e il capitale di liquidazione, alla data in cui si è verificato il comportamento contra legem degli amministratori e dei sindaci.
2013
Rutigliano, Michele; L., Faccincani
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