La nota analizza la pronuncia del Tribunale nelle cause riunite T-407/06 e T-408/06, Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd. e Wenzhou Taima Shoes Co. Ltd. c. Consiglio dell'Unione europea. In essa il Tribunale si è pronunciato sull'annullamento parziale del regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio del 5 ottobre 2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio provenienti dalla Repubblica popolare cinese e dal Vietnam. Nella sentenza il Tribunale è chiamato a stabilire, da un lato, se l'adozione della tecnica del campionamento esima la Commissione dall'obbligo di esaminare le richieste per la concessione del trattamento di società operante in economia di mercato (TEM) e del trattamento individuale di società non incluse nel campione e se la sua mancata pronuncia costituisca una violazione del principio di legittimo affidamento e del diritto di difesa delle parti. Dall'altro lato si chiede al Tribunale di accertare se la modifica della configurazione dei dazi antidumping definitivi, successivamente alla trasmissione del documento informativo finale, e la concessione di un termine inferiore a dieci giorni per presentare osservazioni costituisca una violazione dell'art. 20 del Regolamento CE n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 (regolamento di base) e dei diritti di difesa delle ricorrenti.

Sui diritti di difesa nel procedimento antidumping dell'Unione europea

Recanati, Matilde
2010

Abstract

La nota analizza la pronuncia del Tribunale nelle cause riunite T-407/06 e T-408/06, Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd. e Wenzhou Taima Shoes Co. Ltd. c. Consiglio dell'Unione europea. In essa il Tribunale si è pronunciato sull'annullamento parziale del regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio del 5 ottobre 2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio provenienti dalla Repubblica popolare cinese e dal Vietnam. Nella sentenza il Tribunale è chiamato a stabilire, da un lato, se l'adozione della tecnica del campionamento esima la Commissione dall'obbligo di esaminare le richieste per la concessione del trattamento di società operante in economia di mercato (TEM) e del trattamento individuale di società non incluse nel campione e se la sua mancata pronuncia costituisca una violazione del principio di legittimo affidamento e del diritto di difesa delle parti. Dall'altro lato si chiede al Tribunale di accertare se la modifica della configurazione dei dazi antidumping definitivi, successivamente alla trasmissione del documento informativo finale, e la concessione di un termine inferiore a dieci giorni per presentare osservazioni costituisca una violazione dell'art. 20 del Regolamento CE n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 (regolamento di base) e dei diritti di difesa delle ricorrenti.
2010
Recanati, Matilde
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