Con la sentenza in commento, la Commissione tributaria regionale del Veneto ha riformato due sentenze della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, i cui ricorsi erano stati riuniti, accogliendo la tesi recessiva che vorrebbe l'atto di trust tassato ai sensi dell'art. 9 della Tariffa - parte I - allegata al d.p.r. n. 131/1986 (aliquota 3 per cento) e ciò con una motivazione che palesa un fraintendimento della natura del trust (sia in generale, sia, ancor di più, di quello in causa) e un vuoto argomentativo circa la portata della fattispecie delle "prestazioni a contenuto patrimoniale", disciplinata dalla citata disposizione, che ne giustificherebbe l'applicazione a un trust di stampo liberale come quello oggetto di giudizio. L'A. critica sia la premessa civilistica da cui parte la Commissione tributaria regionale di Venezia, sia la conclusione cui questa perviene, dimostrandone la sostanziale erroneità e la correttezza, invece, delle sentenze riformate. Alcune considerazioni, infine, sono volte a dimostrare come l'art. 9, della Tariffa - parte I -allegata al d.p.r. n. 131/1986 - che i giudici di appello hanno ritenuto applicabile de plano - non era in realtà applicabile alla fattispecie oggetto della pronuncia.
Il trasferimento di immobili in un trust liberale è soggetto a imposizione proporzionale di registro: note critiche su un recente arresto giurisprudenziale veneto (e sull’ondivaga posizione del fisco)
CONTRINO, ANGELO
2009
Abstract
Con la sentenza in commento, la Commissione tributaria regionale del Veneto ha riformato due sentenze della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, i cui ricorsi erano stati riuniti, accogliendo la tesi recessiva che vorrebbe l'atto di trust tassato ai sensi dell'art. 9 della Tariffa - parte I - allegata al d.p.r. n. 131/1986 (aliquota 3 per cento) e ciò con una motivazione che palesa un fraintendimento della natura del trust (sia in generale, sia, ancor di più, di quello in causa) e un vuoto argomentativo circa la portata della fattispecie delle "prestazioni a contenuto patrimoniale", disciplinata dalla citata disposizione, che ne giustificherebbe l'applicazione a un trust di stampo liberale come quello oggetto di giudizio. L'A. critica sia la premessa civilistica da cui parte la Commissione tributaria regionale di Venezia, sia la conclusione cui questa perviene, dimostrandone la sostanziale erroneità e la correttezza, invece, delle sentenze riformate. Alcune considerazioni, infine, sono volte a dimostrare come l'art. 9, della Tariffa - parte I -allegata al d.p.r. n. 131/1986 - che i giudici di appello hanno ritenuto applicabile de plano - non era in realtà applicabile alla fattispecie oggetto della pronuncia.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.