l fine dell'utilizzo della presunzione di reddito fondata sui movimenti bancari non è necessaria la preventiva dimostrazione della qualifica di imprenditore del contribuente controllato, in quanto - diversamente da come argomentato dalla Suprema Corte - la disposizione è articolata in maniera tale da applicarsi a tutti i soggetti passivi delle imposte sui redditi. La considerazione unitaria e l'altrettanto unitaria qualificazione della disposizione come presunzione legale relativa, operata dalla Cassazione, ben si attaglia alla seconda fattispecie presuntiva relativa ai "prelevamenti", ma non anche alla prima, che pare invece qualificabile come presunzione semplice. L'innesto dell'accertamento sintetico su tale ultima fattispecie presuntiva determina una "doppia presunzione" che non stravolge l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova, a differenza di quanto sostiene la Corte di cassazione, ferma restando in capo al giudice la valutazione ultima circa la fondatezza del percorso presuntivo e della quantificazione sintetica del reddito.

Ricostruzione sintetica del reddito imponibile fondata su dati bancari

CONTRINO, ANGELO
2008

Abstract

l fine dell'utilizzo della presunzione di reddito fondata sui movimenti bancari non è necessaria la preventiva dimostrazione della qualifica di imprenditore del contribuente controllato, in quanto - diversamente da come argomentato dalla Suprema Corte - la disposizione è articolata in maniera tale da applicarsi a tutti i soggetti passivi delle imposte sui redditi. La considerazione unitaria e l'altrettanto unitaria qualificazione della disposizione come presunzione legale relativa, operata dalla Cassazione, ben si attaglia alla seconda fattispecie presuntiva relativa ai "prelevamenti", ma non anche alla prima, che pare invece qualificabile come presunzione semplice. L'innesto dell'accertamento sintetico su tale ultima fattispecie presuntiva determina una "doppia presunzione" che non stravolge l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova, a differenza di quanto sostiene la Corte di cassazione, ferma restando in capo al giudice la valutazione ultima circa la fondatezza del percorso presuntivo e della quantificazione sintetica del reddito.
2008
Contrino, Angelo
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11565/3787867
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