il dato normativo che, nella fase di formazione del contratto, impone di comportarsi secondo buona fede alle sole parti, sollecita una riflessione in merito al rapporto tra responsabilità precontrattuale e terzo. L'analisi compiuta in queste pagine pone in evidenza come il terzo possa essere soggetto danneggiato dalla trattativa altrui (c.d. trattativa in danno del terzo), possa essere colui che danneggia le parti del futuro ed eventuale contratto (c.d. trattativa in danno di una parte) ovvero possa essere un componente di una parte complessa che procura danno alla controparte o agli altri componenti della parte soggettivamente complessa o che ne è danneggiato (c.d. trattativa di un membro della parte complessa a danno di altro membro o della controparte). L'esame di queste fattispecie consente di rivisitare i confini di applicazione soggettiva dell'art. 1337 cod. civ.
Le trattative prenegoziali e i terzi
BERTINO, LORENZO
2009
Abstract
il dato normativo che, nella fase di formazione del contratto, impone di comportarsi secondo buona fede alle sole parti, sollecita una riflessione in merito al rapporto tra responsabilità precontrattuale e terzo. L'analisi compiuta in queste pagine pone in evidenza come il terzo possa essere soggetto danneggiato dalla trattativa altrui (c.d. trattativa in danno del terzo), possa essere colui che danneggia le parti del futuro ed eventuale contratto (c.d. trattativa in danno di una parte) ovvero possa essere un componente di una parte complessa che procura danno alla controparte o agli altri componenti della parte soggettivamente complessa o che ne è danneggiato (c.d. trattativa di un membro della parte complessa a danno di altro membro o della controparte). L'esame di queste fattispecie consente di rivisitare i confini di applicazione soggettiva dell'art. 1337 cod. civ.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.