Nel lavoro viene presentata la disciplina applicabile in occasione della sollecitazione all'investimento. In particolare, per questo tipo di operazioni si deve predisporre un prospetto di offerta, da sottoporre all'approvazione delle autorit di à di vigilanza. Nel nuovo testo dell'art. 94 il legislatore pone anche la disciplina della responsabilità da prospetto a carico di emittente, offerente, garante e responsabile dell'informazione, tenuti al risarcimento del danno provocato all'investitore che ha fatto affidamento sulle informazioni contenute nel prospetto. Si esamina poi la disciplina applicabile al controllo dei bilanci della società emittente i titoli oggetto di offerta al pubblico. Per le offerte al pubblico di strumenti finanziari il legislatore si è preoccupato di disciplinare anche l'aspetto della pubblicità, che non può essere lasciata alla discrezionalità degli operatori, ma che deve avvenire nel rispetto di precise regole e ciò per evitare inganni ai danni degli investitori. All'autorità di vigilanza (Consob) il legislatore conferisce poteri di intervento per violazioni della normativa che vanno dalla sospensione dell'operazione fino al divieto di esecuzione dell'offerta.

Sollecitazione all'investimento: prospetto d'offerta, annunci pubblicitari, obblighi contabili (Commento agli artt. 94-94 bis, 96, 101 d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

BALZARINI, PAOLA
2009

Abstract

Nel lavoro viene presentata la disciplina applicabile in occasione della sollecitazione all'investimento. In particolare, per questo tipo di operazioni si deve predisporre un prospetto di offerta, da sottoporre all'approvazione delle autorit di à di vigilanza. Nel nuovo testo dell'art. 94 il legislatore pone anche la disciplina della responsabilità da prospetto a carico di emittente, offerente, garante e responsabile dell'informazione, tenuti al risarcimento del danno provocato all'investitore che ha fatto affidamento sulle informazioni contenute nel prospetto. Si esamina poi la disciplina applicabile al controllo dei bilanci della società emittente i titoli oggetto di offerta al pubblico. Per le offerte al pubblico di strumenti finanziari il legislatore si è preoccupato di disciplinare anche l'aspetto della pubblicità, che non può essere lasciata alla discrezionalità degli operatori, ma che deve avvenire nel rispetto di precise regole e ciò per evitare inganni ai danni degli investitori. All'autorità di vigilanza (Consob) il legislatore conferisce poteri di intervento per violazioni della normativa che vanno dalla sospensione dell'operazione fino al divieto di esecuzione dell'offerta.
2009
9788859803935
Giovanni Grippo
Commentario delle società
prima edizione
Balzarini, Paola
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