Il Consiglio di Stato qualifica la scelta del promotore nell'ambito del project financing come attività di carattere ampiamente discrezionale e afferma che sulla stessa è ammesso un sindacato limitato. In realtà, nel caso di specie il g.a. considera l'attività valutativa in questione come riservata all'amministrazione e, in definitiva, del tutto sottratta al proprio sindacato. La sentenza segue una linea che non è stata confermata dal legislatore del c.d. terzo decreto correttivo al Codice dei contratti.Sommario: La fattispecie - Valutazioni di "fattibilità" e valutazioni discrezionali - Il sindacato del giudice amministrativo sulle scelte discrezionali.

Scelta del promotore e sindacato sulla discrezionalità nel project financing

ALLENA, MIRIAM
2009

Abstract

Il Consiglio di Stato qualifica la scelta del promotore nell'ambito del project financing come attività di carattere ampiamente discrezionale e afferma che sulla stessa è ammesso un sindacato limitato. In realtà, nel caso di specie il g.a. considera l'attività valutativa in questione come riservata all'amministrazione e, in definitiva, del tutto sottratta al proprio sindacato. La sentenza segue una linea che non è stata confermata dal legislatore del c.d. terzo decreto correttivo al Codice dei contratti.Sommario: La fattispecie - Valutazioni di "fattibilità" e valutazioni discrezionali - Il sindacato del giudice amministrativo sulle scelte discrezionali.
2009
Allena, Miriam
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11565/3715057
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