L'art. 1 e l'art. 2 della convenzione sul brevetto europeo definiscono la portata e la funzione della convenzione, funzione che consiste in una disciplina comune della procedura di rilascio, senza con ciò incidere sulla disciplina sostanziale dei vari stati e sulla autonomia dei brevetti. L'idea cardine dalla quale ha preso origine e sulla quale si fonda la convenzione è quella secondo cui il brevetto europeo consiste in un "fascio" di brevetti nazionali. Nel testo della convenzione si legge che lo scopo della stessa non è solo l'adozione di una "procedura unica di concessione dei brevetti, bensì l'istituzione di talune regole uniformi applicabili ai brevetti in tal modo concessi". Queste "norme uniformi" prevalgono su eventuali norme nazionali difformi. L'art. 3 della convenzione stabilisce che il brevetto europeo può essere richiesto per uno o più stati contraenti. La convenzione non vincola il richiedente a designare un numero minimo di stati e tanto meno a chiedere il brevetto per tutti gli stati contraenti. L'art. 149 prevede una possibilità di deroga alla libertà di designazione prevista dal suddetto art. 3: tale deroga implica però sempre l'esistenza di altri accordi tra stati contraenti. Si prevede infatti la possibilità che un gruppo di stati contraenti disponga che la designazione degli stati del gruppo possa essere effettuata solo congiuntamente. La caratteristica fondamentale del sistema instaurato dalla convenzione è la unitarietà della Procedura di rilascio che si accentra in una unica struttura: l'ufficio europeo dei brevetti. L' u.e.b. ha incorporato l' istituto dell'aja, che è divenuto un dipartimento dell' ufficio europeo ed è competente a condurre la prima fase della procedura, comprendente l' esame formale della domanda, la ricerca e la pubblicazione della domanda con i risultati della ricerca. Su delibera del consiglio di amministrazione, l'u.e.b. può affidare agli uffici nazionali compiti di istruzione e di ricerca, limitatamente ai primi 15 anni di apertura dell' ufficio.

Commento artt. 1-4 convenzione sul brevetto europeo (l. 26 maggio 1978, n. 260)

MARCHETTI, PIERGAETANO
1980

Abstract

L'art. 1 e l'art. 2 della convenzione sul brevetto europeo definiscono la portata e la funzione della convenzione, funzione che consiste in una disciplina comune della procedura di rilascio, senza con ciò incidere sulla disciplina sostanziale dei vari stati e sulla autonomia dei brevetti. L'idea cardine dalla quale ha preso origine e sulla quale si fonda la convenzione è quella secondo cui il brevetto europeo consiste in un "fascio" di brevetti nazionali. Nel testo della convenzione si legge che lo scopo della stessa non è solo l'adozione di una "procedura unica di concessione dei brevetti, bensì l'istituzione di talune regole uniformi applicabili ai brevetti in tal modo concessi". Queste "norme uniformi" prevalgono su eventuali norme nazionali difformi. L'art. 3 della convenzione stabilisce che il brevetto europeo può essere richiesto per uno o più stati contraenti. La convenzione non vincola il richiedente a designare un numero minimo di stati e tanto meno a chiedere il brevetto per tutti gli stati contraenti. L'art. 149 prevede una possibilità di deroga alla libertà di designazione prevista dal suddetto art. 3: tale deroga implica però sempre l'esistenza di altri accordi tra stati contraenti. Si prevede infatti la possibilità che un gruppo di stati contraenti disponga che la designazione degli stati del gruppo possa essere effettuata solo congiuntamente. La caratteristica fondamentale del sistema instaurato dalla convenzione è la unitarietà della Procedura di rilascio che si accentra in una unica struttura: l'ufficio europeo dei brevetti. L' u.e.b. ha incorporato l' istituto dell'aja, che è divenuto un dipartimento dell' ufficio europeo ed è competente a condurre la prima fase della procedura, comprendente l' esame formale della domanda, la ricerca e la pubblicazione della domanda con i risultati della ricerca. Su delibera del consiglio di amministrazione, l'u.e.b. può affidare agli uffici nazionali compiti di istruzione e di ricerca, limitatamente ai primi 15 anni di apertura dell' ufficio.
1980
Marchetti, Piergaetano
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