Il tema della rilevanza quantitativa degli errori nel bilancio d’esercizio ha assunto un interesse considerevole a seguito della emanazione del D.Lgs. 61 dell’11 aprile 2002 in merito alla riforma della disciplina dei reati societari. Fino al provvedimento legislativo citato il tema era stato scarsamente affrontato sul piano normativo (di Legge e dei principi contabili e di revisione), se non limitatamente alla generale enunciazione del principio di significatività, secondo il quale gli errori nel bilancio d’esercizio sono rilevanti qualora producano un mutamento nel giudizio del lettore dell’informativa economico finanziaria. L’emanazione del D.Lgs. 61 ha scatenato un ampio dibattito soprattutto da parte di autorevoli rappresentanti del Diritto Penale che, a causa dell’innovativo, per non dire dirompente, portato di cambiamento della nuova normativa, hanno manifestato con veemenza punti di vista anche di forte dissenso. Al di là di quelle che possono essere le visioni di “politica” normativa sul grado di irrigidimento o flessibilità che deve possedere la normativa sul falso in bilancio in sé e nel rapporto con altre fattispecie di reato, occorre prendere atto di alcune circostanze a nostro avviso inequivocabili: a) la definizione normativa del principio di significatività, per il suo effetto sia nell’ambito dei principi di redazione del bilancio d’esercizio sia ai fini della determinazione del grado di efficacia della revisione contabile, non può limitarsi alla mera enunciazione di un principio generale – ovvero che errori ed omissioni sono significative se tali da indurre in errore i destinatari dell’informativa di bilancio – ma deve tradursi in principi particolari, interpretativi e applicativi, chiari e condivisi; b) la definizione dei principi generale e particolari di significatività deve avere a riferimento sia la dimensione quantitativa sia quella qualitativa della materialità; qualunque enunciazione normativa (di legge o dei principi professionali) sbilanciata in una direzione o nell’altra va assolutamente rigettata; da un lato, infatti, vi sono aree di errore sostanzialmente tecnico nelle quali, non configurandosi nessun estremo di falso qualitativo, occorre operare sulla base di criteri quantitativi per accertarne la reale rilevanza sui destinatari di bilancio, così come, complementarmente, vi sono aree nelle quali errori modesti sotto il profilo quantitativo sono tali da configurare il falso del bilancio per gli effetti qualitativi che essi inducono sui destinatari di bilancio; c) la definizione di principi particolari di applicazione quantitativa e qualitativa del concetto di significatività deve essere sufficientemente puntuale da poter evitare situazioni in cui: - si manifestino comportamenti differenziati in merito alle logiche di aggregazione e compensazione degli errori quantitativi, - si considerino in modo diverso errori di tipologie diverse (su quantità economiche, stimate e congetturate, relativi a esercizi precedenti, oppure determinati sulla base di verifiche, proiezioni, stime ecc.), - si applichino erroneamente le soglie quantitative quando gli aggregati di riferimento possiedono valori eccessivamente elevati o modesti (es. redditi prossimi al pareggio); - si manifestano comportamenti differenziati in merito alla natura qualitativamente rilevanze di un errore, fino ad arrivare ad estremi di valutazioni in cui “un errore non è mai qualitativamente rilevante” oppure “ogni errore è qualitativamente rilevante”. Il presente articolo si pone l’obiettivo di approfondire il tema della significatività sotto il profilo quantitativo. Si vuole comunque far precedere l’analisi tecnica del tema da una rassegna dei principi definiti in tema di significatività dal corpo dei principi contabili e di revisione nazionali e internazionali e dal notissimo SAB 99 emanato dalla SEC il 12 agosto 1999, nonché confrontarne il contenuto con l’attuale previsione normativa del D.Lgs. 61/2002. SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. - 2. La posizione dei principi contabili e di revisione nazionali e internazionali – 3. Il SAB 99 emanato dalla SEC il 12 agosto 1999 – 4. La riforma di cui al D.Lgs. 61/2002- 5. Conclusioni.

La rilevanza quantitativa degli errori nel bilancio d’esercizio: riflessioni sulla impostazione dei principi giuridici e professionali

PECCHIARI, NICOLA
2003

Abstract

Il tema della rilevanza quantitativa degli errori nel bilancio d’esercizio ha assunto un interesse considerevole a seguito della emanazione del D.Lgs. 61 dell’11 aprile 2002 in merito alla riforma della disciplina dei reati societari. Fino al provvedimento legislativo citato il tema era stato scarsamente affrontato sul piano normativo (di Legge e dei principi contabili e di revisione), se non limitatamente alla generale enunciazione del principio di significatività, secondo il quale gli errori nel bilancio d’esercizio sono rilevanti qualora producano un mutamento nel giudizio del lettore dell’informativa economico finanziaria. L’emanazione del D.Lgs. 61 ha scatenato un ampio dibattito soprattutto da parte di autorevoli rappresentanti del Diritto Penale che, a causa dell’innovativo, per non dire dirompente, portato di cambiamento della nuova normativa, hanno manifestato con veemenza punti di vista anche di forte dissenso. Al di là di quelle che possono essere le visioni di “politica” normativa sul grado di irrigidimento o flessibilità che deve possedere la normativa sul falso in bilancio in sé e nel rapporto con altre fattispecie di reato, occorre prendere atto di alcune circostanze a nostro avviso inequivocabili: a) la definizione normativa del principio di significatività, per il suo effetto sia nell’ambito dei principi di redazione del bilancio d’esercizio sia ai fini della determinazione del grado di efficacia della revisione contabile, non può limitarsi alla mera enunciazione di un principio generale – ovvero che errori ed omissioni sono significative se tali da indurre in errore i destinatari dell’informativa di bilancio – ma deve tradursi in principi particolari, interpretativi e applicativi, chiari e condivisi; b) la definizione dei principi generale e particolari di significatività deve avere a riferimento sia la dimensione quantitativa sia quella qualitativa della materialità; qualunque enunciazione normativa (di legge o dei principi professionali) sbilanciata in una direzione o nell’altra va assolutamente rigettata; da un lato, infatti, vi sono aree di errore sostanzialmente tecnico nelle quali, non configurandosi nessun estremo di falso qualitativo, occorre operare sulla base di criteri quantitativi per accertarne la reale rilevanza sui destinatari di bilancio, così come, complementarmente, vi sono aree nelle quali errori modesti sotto il profilo quantitativo sono tali da configurare il falso del bilancio per gli effetti qualitativi che essi inducono sui destinatari di bilancio; c) la definizione di principi particolari di applicazione quantitativa e qualitativa del concetto di significatività deve essere sufficientemente puntuale da poter evitare situazioni in cui: - si manifestino comportamenti differenziati in merito alle logiche di aggregazione e compensazione degli errori quantitativi, - si considerino in modo diverso errori di tipologie diverse (su quantità economiche, stimate e congetturate, relativi a esercizi precedenti, oppure determinati sulla base di verifiche, proiezioni, stime ecc.), - si applichino erroneamente le soglie quantitative quando gli aggregati di riferimento possiedono valori eccessivamente elevati o modesti (es. redditi prossimi al pareggio); - si manifestano comportamenti differenziati in merito alla natura qualitativamente rilevanze di un errore, fino ad arrivare ad estremi di valutazioni in cui “un errore non è mai qualitativamente rilevante” oppure “ogni errore è qualitativamente rilevante”. Il presente articolo si pone l’obiettivo di approfondire il tema della significatività sotto il profilo quantitativo. Si vuole comunque far precedere l’analisi tecnica del tema da una rassegna dei principi definiti in tema di significatività dal corpo dei principi contabili e di revisione nazionali e internazionali e dal notissimo SAB 99 emanato dalla SEC il 12 agosto 1999, nonché confrontarne il contenuto con l’attuale previsione normativa del D.Lgs. 61/2002. SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. - 2. La posizione dei principi contabili e di revisione nazionali e internazionali – 3. Il SAB 99 emanato dalla SEC il 12 agosto 1999 – 4. La riforma di cui al D.Lgs. 61/2002- 5. Conclusioni.
2003
Pecchiari, Nicola
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11565/1930191
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