L’Autrice, nello scritto in esame, commenta la pronuncia della Cassazione e, ricostruito l’iter argomentativo sviluppato nella sentenza, sottolinea come questo conduca la Corte a configurare, nel caso di specie, un concorso di persone nel reato tra una persona fisica e un ente. A ciò consegue, nell’argomentazione della Corte, che l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente possa essere posta in capo a ciascun concorrente e comportare solidarietà nella pena. Nella logica della Corte questo legittimerebbe l’adozione del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni per un valore equivalente al profitto del reato disposta nei confronti del solo soggetto persona fisica il quale, in qualità di concorrente, può essere chiamato a rispondere per l’intera entità del prezzo o del profitto accertato. Tali conclusioni, a parere dell’Autrice, non possono essere acriticamente condivise: a tacere del problema di qualificazione - applicare al caso in esame le norme sul concorso significherebbe, infatti, considerare la responsabilità degli enti come penale-, appare impraticabile, allo stato attuale della normativa, in assenza di un’espressa disposizione in proposito, la via di un’applicazione sistematicamente coerente degli artt. 110 e seguenti alle ipotesi che vedono partecipi di un fatto di reato una persona fisica e un ente. Inoltre, dinnanzi ad una responsabilità degli enti disegnata dal legislatore come concorrente ed autonoma è suggeribile mantenere distinto, da un lato, il piano della responsabilità personale dell’autore del reato e, dall’altro lato, quello dei vantaggi del reato medesimo, nonché della disponibilità dei beni che si collocano nella sfera di pertinenza dell’ente, valorizzando la peculiarità sanzionatoria modulata sulla specificità del destinatario, così da garantire maggiore incisività all’istituto e valorizzarne la ratio.

Sequestro preventivo preordinato alla confisca per equivalente: un caso controverso

MONTANI, ELEONORA
2008

Abstract

L’Autrice, nello scritto in esame, commenta la pronuncia della Cassazione e, ricostruito l’iter argomentativo sviluppato nella sentenza, sottolinea come questo conduca la Corte a configurare, nel caso di specie, un concorso di persone nel reato tra una persona fisica e un ente. A ciò consegue, nell’argomentazione della Corte, che l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente possa essere posta in capo a ciascun concorrente e comportare solidarietà nella pena. Nella logica della Corte questo legittimerebbe l’adozione del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni per un valore equivalente al profitto del reato disposta nei confronti del solo soggetto persona fisica il quale, in qualità di concorrente, può essere chiamato a rispondere per l’intera entità del prezzo o del profitto accertato. Tali conclusioni, a parere dell’Autrice, non possono essere acriticamente condivise: a tacere del problema di qualificazione - applicare al caso in esame le norme sul concorso significherebbe, infatti, considerare la responsabilità degli enti come penale-, appare impraticabile, allo stato attuale della normativa, in assenza di un’espressa disposizione in proposito, la via di un’applicazione sistematicamente coerente degli artt. 110 e seguenti alle ipotesi che vedono partecipi di un fatto di reato una persona fisica e un ente. Inoltre, dinnanzi ad una responsabilità degli enti disegnata dal legislatore come concorrente ed autonoma è suggeribile mantenere distinto, da un lato, il piano della responsabilità personale dell’autore del reato e, dall’altro lato, quello dei vantaggi del reato medesimo, nonché della disponibilità dei beni che si collocano nella sfera di pertinenza dell’ente, valorizzando la peculiarità sanzionatoria modulata sulla specificità del destinatario, così da garantire maggiore incisività all’istituto e valorizzarne la ratio.
2008
Montani, Eleonora
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