L’autore si sofferma sul noto caso di furto di una forma di pane commesso da una madre di famiglia in condizioni di estrema povertà, per sfamare sé ed i propri figli, nella Francia della fine del XIX sec. L’episodio fu occasione per riflettere sulla regolazione penalistica, sui valori tutelati, e sull’inquadramento teorico di alcuni istituti. Il codice napoleonico dell’epoca puniva infatti in modo estremamente severo il “vol”. Si accese allora un dibattito che vedeva schierate da un lato le ragioni della tutela incondizionata della proprietà, dall’altro l’imperiosità dei bisogni della moltitudine di indigenti. In altri termini emerse un problema di bilanciamento dei beni, in particolare di proprietà e vita. L’autore, citando il trattamento privilegiato riservato dalle Corti dell’epoca agli omicidi “d’onore”, ricorda peraltro come il bene della vita godesse di una limitata considerazione a quel tempo. Il caso risultava di non agevole soluzione poiché il codice napoleonico in vigore non contemplava lo stato di necessità. Si poteva allora applicare al caso o una attenuazione di pena dettata dal sentimento di pietà, oppure si poteva cercare di sfruttare qualche scappatoia lasciata dal codice. Si pensò allora di utilizzare la formulazione elastica della fattispecie e in particolare dell’avverbio frauduleusement, o di inquadrare la fame nella forza maggiore, ma il rigido argomentare dei giuristi si opponeva a vie simili. Il Tribunale che giudicò del furto in questione ebbe grande coraggio e - col supporto dell’esempio della legge canonica, che conosceva l’eccezione del furto per fame - argomentò sull’assenza dello stato di necessità nel codice e sull’intenzione criminosa disciplinata dalla fattispecie assolvendo la donna. Una pronuncia magnanima, che riconosceva l’esistenza delle condizioni drammatiche di un ampio strato di popolazione. L’antica questione si riflette ancor oggi nella disputa sull’attuale inquadramento dello stato di necessità di cui all’art. 54 c.p., se causa di giustificazione che elide l’antigiuridicità del fatto, o se invece scusante, che agisce sull’elemento psicologico dell’agente. La miseria, conclude l’autore, non ha certo cessato di scontrarsi con la proprietà.

Pane rubato

ALESSANDRI, ALBERTO
2008

Abstract

L’autore si sofferma sul noto caso di furto di una forma di pane commesso da una madre di famiglia in condizioni di estrema povertà, per sfamare sé ed i propri figli, nella Francia della fine del XIX sec. L’episodio fu occasione per riflettere sulla regolazione penalistica, sui valori tutelati, e sull’inquadramento teorico di alcuni istituti. Il codice napoleonico dell’epoca puniva infatti in modo estremamente severo il “vol”. Si accese allora un dibattito che vedeva schierate da un lato le ragioni della tutela incondizionata della proprietà, dall’altro l’imperiosità dei bisogni della moltitudine di indigenti. In altri termini emerse un problema di bilanciamento dei beni, in particolare di proprietà e vita. L’autore, citando il trattamento privilegiato riservato dalle Corti dell’epoca agli omicidi “d’onore”, ricorda peraltro come il bene della vita godesse di una limitata considerazione a quel tempo. Il caso risultava di non agevole soluzione poiché il codice napoleonico in vigore non contemplava lo stato di necessità. Si poteva allora applicare al caso o una attenuazione di pena dettata dal sentimento di pietà, oppure si poteva cercare di sfruttare qualche scappatoia lasciata dal codice. Si pensò allora di utilizzare la formulazione elastica della fattispecie e in particolare dell’avverbio frauduleusement, o di inquadrare la fame nella forza maggiore, ma il rigido argomentare dei giuristi si opponeva a vie simili. Il Tribunale che giudicò del furto in questione ebbe grande coraggio e - col supporto dell’esempio della legge canonica, che conosceva l’eccezione del furto per fame - argomentò sull’assenza dello stato di necessità nel codice e sull’intenzione criminosa disciplinata dalla fattispecie assolvendo la donna. Una pronuncia magnanima, che riconosceva l’esistenza delle condizioni drammatiche di un ampio strato di popolazione. L’antica questione si riflette ancor oggi nella disputa sull’attuale inquadramento dello stato di necessità di cui all’art. 54 c.p., se causa di giustificazione che elide l’antigiuridicità del fatto, o se invece scusante, che agisce sull’elemento psicologico dell’agente. La miseria, conclude l’autore, non ha certo cessato di scontrarsi con la proprietà.
2008
0000000000000
Bernasconi, Paolo
Giustizia nuova : corrispondenza da Parigi per il Corriere
Alessandri, Alberto
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